Successive verifiche periodiche
La periodicità delle successive periodiche, (da richiedere da parte dell’utente all’Organismo Notificato o ad ATS), dovrà essere eseguita ogni due anni.
Tabella delle tipologie delle verifiche e periodicità
Tipo di verifica
Normativa di riferimento
Frequenza
Chi la esegue
Verifica di sicurezza ed integrità del generatore (attrezzature a pressione)
DM 329/2004 - D.Lgs. 81/08
Ogni 10 anni
INAIL o Organismo Notificato
Verifica generale di sicurezza impianto termico
DM 329/2004
Ogni 2 anni
INAIL o Organismo Notificato
Controllo di efficienza energetica (analisi fumi, rendimento, emissioni)
DPR 74/2013
Ogni 2 anni (gas/metano)
Ogni 1 anno (liquido/solido)
Tecnico abilitato
Manutenzione ordinaria dell’impianto
D.Lgs. 81/08 - UNI 10436
Annuale o secondo indicazioni del costruttore
Installatore o manutentore abilitato
Durante le verifiche periodiche viene verificato lo stato generale di manutenzione e conservazione dei principali componenti dell’impianto di riscaldamento e la condizione dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Per gli impianti di riscaldamento le verifiche periodiche si tengono con periodicità (Vedasi Tabella).
Al termine di ogni intervento è prevista la compilazione di un verbale ad opera del tecnico incaricato S.A. Per queste verifiche non è necessario attendere l'uscita del funzionario INAIL ma, è possibile commissionarle direttamente al Partner Organismo Notificato della Jmg Group, che provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti del caso sul portale Civa.
Le verifiche hanno lo scopo di preservare la sicurezza del lavoratore, accertando lo stato di conformità e di manutenzione dell’impianto; farle eseguire è un obbligo del datore di lavoro. Le verifiche periodiche sono normate dal D.M. 01/12/1975 (circolare INAIL Raccolta R) - T.U. art. 71 comma 11 D.lgs. 81/08 - D.M.11/04/2011- DPR 74/2013 - UNI 7129 e UNI 11528 - D.M. 37/2008.
N.B. Tutti gli impianti termici che hanno potenza superiore a 116 kW (100.000 kcal/h) sono soggetti a CPI (DPR 151/2011 VVF).